
Nelle procedure di affidamento, il sopralluogo obbligatorio deve essere garantito dalla Stazione Appaltante. E’ quanto indicato dall’Anac, nella delibera 234 del 3 giugno 2025, avente per oggetto “ Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 220, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36”. La stessa evidenziava come, in una procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Prestazioni Professionali inerenti la Prevenzione Incendi, il richiedente il parere, abbia evidenziato come, il principio di tassatività ed effettività delle cause di esclusione, la previsione di un termine, da rispettare a pena di esclusione dalla gara, ai fini della richiesta di appuntamento per l’esecuzione del sopralluogo. Per questo l’istante, oltre ad evidenziare che l’art. 92 del Codice non prevede la possibilità di inserire, nei documenti di gara, un siffatto termine perentorio, contesta la non congruità del termine previsto in ragione del termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte al 20 maggio 2025. La stessa Stazione Appaltante, non ha altresì fornito alcuna motivazione in ordine all’impossibilità di eseguire utilmente il sopralluogo anche successivamente alla scadenza del termine stesso e se sia corretta la comunicazione, da parte della Stazione appaltante, della data del sopralluogo con soli 2 giorni di anticipo.
Secondo l’Anac, e secondo l’orientamento giurisprudenziale, il sopralluogo ha carattere di “adempimento strumentale a garantire anche il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla legge di gara; l’obbligo di sopralluogo ha un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un’offerta consapevole e più aderente alle necessità dell’appalto. L’obbligo di sopralluogo, strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è infatti funzionale alla migliore valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica” (Cons. st. Sez. V, 19 febbraio 2018 n. 1037). Per cui si ribadisce che l’obbligo per il concorrente di effettuazione di un sopralluogo è finalizzato proprio ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi. L’anac evidenzia a tal proposito che, Il bando tipo ANAC n. 1/2023 all’art. 11 prevede l’obbligatorietà del sopralluogo tra le clausole opzionali “previa indicazione delle ragioni che ne hanno determinato l’obbligatorietà”. Per cui per quanto disposto dall’Anac, la Stazione appaltante dovrà consentire all’istante di effettuare il sopralluogo e di presentare un’offerta.
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