Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con le linee guida per la sicurezza cantiere, atte al , ha inteso altresì indicare una serie di obblighi a carico dei lavoratori all’interno degli stessi. Tali obblighi sono da mettere in pratica da tutti i frequentatori del cantiere, dall’impresa appaltatrice ai subappaltatori ed a tutti i subfornitori.
Ricordiamo inoltre che è fondamentale in in relazione alle lavorazioni da eseguire, a tenere una diastanza minima di un metro e tutte le misure di seguito riportate vanno poste in essere dal datore di lavoro, integrate nel Piano di sicurezza e di coordinamento qualora fosse nominato il coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori e vanno sorvegliate dai committenti affinchè nei cantoieri siano poste in essere le varie misure anticontagio.
Gli obblighi riguardano:
1. Non sarà consentito l’accesso al cantiere da parte del personale con temperatura superiore ai 37,5°;
2. La conoscenza e l’accettazione di non poter accedere o rimanere in cantiere se ci sono pericoli;
3. Di rispettare in cantiere la distanza di sicurezza e di utilizzare gli strumenti di protezione individuale anticontagio;
4. L’impegno ad informare il datore di lavoro di sintomo influenzale e a rimanere in tal caso a debita distanza da altri operatori;
5. l’obbligo ad informare da parte del datore di lavoro, di informare il personale della preclusione all’accesso a chi negli ultimio 14 giorni ha avuto contatti con contagiati per il covid 19.
Leggi o scarica: Linee Guida Cantieri Edili
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