
Ma come si calcola il ribasso sui servizi di architettura ed ingegneria? Da una delibera dell’Anac del 9 settembre 2025 numero 339 avente per oggetto “Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 220, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36” sono riportatoi dei chiarimenti significativi. Infatti un istante in un’ Offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi di ingegneria relativi alla redazione del PFTE, della relazione geologica e della progettazione esecutiva, evidenziava come l’operato della commissione di gara, che avrebbe a suo dire, prodotto errori nel valutare i ribassi offerti. Infatti l’Operatore Economico, rappresenta che, secondo quanto stabilito dal disciplinare, l’offerta economica doveva indicare la percentuale di ribasso sull’intero importo a base d’asta, con il vincolo che il ribasso non poteva superare l’importo delle spese forfettarie, pari a € 41.838,63. Per cui nel documento di offerta economica doveva essere indicato il valore numerico del ribasso percentuale offerto sulle sole spese forfettarie, pari a € 41.838,63. L’istante evidenzia che, la Commissione, avrebbe valutato il ribasso offerto dal concorrente giunto primo in graduatoria, che era un ribasso riferito all’intero importo a base d’asta, come se esso riguardasse le sole spese forfettarie, al fine di renderlo conforme al chiarimento espresso dalla Stazione Appaltante, mentre i ribassi offerti da altri concorrenti, riferiti, secondo il chiarimento fornito, alle sole spese forfettarie, non venivano ricalibrati La Centrale Unica di Committenza in risposta, ha evidenziato che, nel corso della seduta del 19 giugno 2025, dedicata alla valutazione delle offerte economiche, veniva notata una differenza fra i ribassi offerti dai concorrenti, alcuni riferiti all’importo complessivo a base di gara ai sensi dell’art. 17 del disciplinare, e altri presentati conformemente alla risposta fornita con la faq n. 28 e riferiti alle sole spese forfettarie. La Centrale Unica di Committenza osservava che, tale “diversa interpretazione” era data, “verosimilmente, da una involontaria non chiara esposizione della risposta al quesito n. 28 delle faq”, e tuttavia essa fa notare che la discrepanza fra le due tipologie di offerte “si annulla in sé stessa in virtù del prezzo massimo entro cui contenere la scontistica”. Quindi, il limite delle spese generali era pari a € 41.838,63. Infatti, l’offerta di un ribasso del 9,090% sull’importo a base di gara (€ 460.224,59) corrisponde esattamente ad una riduzione pari a € 41.838,63 (limite massimo), mentre, e quindi al 100% di ribasso se calcolato sull’importo delle spese generali. Sulla base di tale criterio, quindi, la commissione era in grado di uniformare i ribassi offerti e procedere alla proposta di aggiudicazione. L’Anac per quanto di sua competenza ha deliberato che l’operato della stazione appaltante è conforme alla normativa, in quanto, a fronte di una norma del disciplinare poco chiara, il chiarimento fornito esplicitava la volontà della stazione appaltante di ammettere le offerte recanti il ribasso solo sulle spese forfettarie. Pur avendo presentato ribassi parametrati a due diversi valori, la volontà degli offerenti appariva chiaramente esplicitata e la Commissione di gara non aveva necessità di procedere ad alcuna operazione interpretativa o manipolativa ma solo di riportare le offerte alla medesima base di calcolo.
Microsoft Word – Parere di precontenzioso n. 339 del 9 settembre 2025
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