sabato, Aprile 18, 2026

BONUS DELL’EDILIZIA: l’attestazione SOA è determinante per il riconoscimento delle detrazioni.

BONUS DELL’EDILIZIA

E’ quanto ribadito dalla circolare 10/E del 20 aprile 2023, avente per oggetto la ”Qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Articolo 10-bis del decretolegge 21 marzo 2022, n. 21 – Certificazione SOA”. Infatti, l’attestazione Soa, di cui all’articolo 84 del D. Lgs 50/2016, abilita le imprese a partecipare a gare di appalto, per importi superiori ai 150.000 euro, attesta anche l’idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria dell’Impresa, nonchè le specifiche capacità tecniche e professionali della stessa. Bene, come previsto dalla vigente normativa in materia di detrazione dei Bonus dell’Edilizia di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, in materia di Bonus dell’Edilizia, per l’esecuzione di lavori di importo superiore a 516.000 euro, occorrerà a partire dal dal 1.1.2023, avere l’attestazione Soa che certifica i requisiti suddetti, dell’Impresa Appaltatrice. Per cui, come recita la circolare 10/E a decorrere dal 1° luglio 2023, “ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, deve essere affidata, esclusivamente, alle imprese in possesso della certificazione SOA” Al fine dell’applicazione della norma c’è da fare le seguenti considerazioni:

  1. L’importo superiore a 516.000 euro è da intendersi al netto dell’IVA;
  2. L’importo superiore a 516.000 euro è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto;
  3. L’importo superiore a 516.000 euro è calcolato singolarmente anche per ciascun contratto di subappalto;
  4. La norma sull’attestazione Soa riguarda sia detrazioni per il Superbonus (articolo 119) sia per gli altri Bonus dell’Edilizia (articolo 121, comma 2);
  5. L’importo superiore a 516.000 euro riguarda ogni contratto dio appalto o di subappalto;
    Inoltre è previsto un periodo transitorio, a partire dall’1.1.2023, nel quale, le imprese appaltatrici che stipulano uno dei suddetti contratti, se non in possesso dell’attestazione Soa, possono, provvisoriamente, e fino al 30.6.2023, stipulare un contratto di attestazione, con una società di attestazione Soa, per acquisire detta certificazione. Ma ribadiamo che, a partire dall’1.7.2023, anche queste imprese dovranno essere in possesso del’attestazione suddettaa.

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