
Ma cosa succede con il Salva Casa e il Condono Edilizio. Il Decreto Legge 24.5.2024 n°69 denominato “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°124 del 29.5.2024, inserisce all’articolo 23 ter (del DPR 380/2001 detto Testo Unico dell’Edilizia”) una serie di modifiche, riguardanti gli accertamenti di conformità per le difformità parziali. Per questo il Decreto Legge Salva Casa, introduce un articolo ex novo ovvero Articolo 36 bis (L) (Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità). Tale nuovo articolo, tende a semplificare la sanatoria per i piccoli abusi edilizi, infatti, (comma 1) per i casi di abusi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività, ovvero in assenza degli stessi titoli edilizi, possono essere sanati su richiesta del responsabile dell’abuso, ovvero dal proprietario dell’immobile, al fine di ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria. Tale procedura è possibile solo se, però, l’intervento sia conforme alla disciplina urbanistica vigente alla presentazione della domanda, ed ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. La richiesta di permesso in sanatoria (comma 2) va richiesta allo Sportello Unico, che può condizionare, il rilascio del provvedimento di permesso in sanatoria, al rispetto di tutte le precauzioni atte ad assicurare l’osservanza della normativa tecnica sui requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti , nonché al rispetto dei principi di superamento delle barriere architettoniche, ma anche ad assicurare la rimozione delle opere che non possono essere sanate. Il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria (Comma 3), sono accompagnate da una dichiarazione di un professionista abilitato, che attesti la conformità edilizia, in riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell’intervento. Ai fini dell’epoca di realizzazione dell’intervento, la stessa è provata mediante documentazione probante, oppure in mancanza, mediante una dichiarazione di un professionista tecnico abilitato, che attesta in modo esplicito la data di realizzazione dell’abuso. La dichiarazione suddetta, è resa sotto la sua responsabilità, e nei casi di dichiarazione falsa o mendace, vengono applicate le sanzioni penali del Dpr 28.12.2000 n° 445. Se trattasi di abusi perpetrati su immobili sottoposti a vincolo (Comma 4), il dirigente o il responsabile dell’ufficio, chiede all’ente o autorità preposta al vincolo, un parere vincolante, per l’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento. Lo stesso Ente si pronuncia sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento, entro il termine perentorio di centottanta giorni, mentre il parere della soprintendenza è da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Cosa succede se tali pareri non sono resi? il dirigente o responsabile dell’ufficio provvede autonomamente nella decisione. Per il rilascio del permesso o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria (Comma 5), va pagato una sanzione pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi. La misura del pagamento può essere compresa tra 1.032 euro e i 30.984 euro. Anche per il rilascio della compatibilità paesaggistica, va pagata una sanzione equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante l’abuso. In questo caso, l’importo della sanzione pecuniaria, è determinato previa perizia di stima, invece qualora l’istanza di sanatoria viene rigettata, si applica la sanzione demolitoria di cui all’art. 167, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Si applica altresì il silenzio assenso (comma6), sulla richiesta di permesso in sanatoria, infatti il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale deve pronunciarsi entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende approvata. Tale termine può essere interrotto, qualora vi siano esigenze istruttorie, motivate e formulate nei termini stessi, ed in questo caso, il tempo utile, ricomincia a decorrere dai 45 giorni, a partire dalla data di ricezione degli elementi istruttori. In caso di accertata carenza dei requisiti per la sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica le sanzioni prevista dalla vigente normativa.
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