domenica, Settembre 8, 2024

SPECIALE BONUS DELL'EDILIZIA

BONUS 110% – 90% RISTRUTTURAZIONI: le novità del disegno di legge con cessione del credito solo per i redditi fino a 15.000 euro e per lavori al 60% di avanzamento

BONUS 110% - 90% RISTRUTTURAZIONI: le novità del disegno di legge

Approvato dalla Camera dei deputati, il disegno di Legge afferente le modifiche ai Bonus dell’Edilizia con tutte una serie di novità. In particolare, il titolo del recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77” e prevede novità, con la la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti, che ususfruiscono delle detrazioni fiscali, di cui al Bonus 110% – 90% Ristrutturazioni le novità del disegno di legge, prevede che se hanno un reddito familiare, non superiore a 15.000 euro, e che, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, per i lavori oggetto di detrazione fiscale, hanno raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori, non inferiore al 60 per cento. Tale contributo sarà erogato nei limiti delle risorse disponibili. Il suddetto contributo, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. L’opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale decennale, sono possibili solo per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici. Le stesse si applicano esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, per i quali, alla data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi. Inoltre diventa obbligatoria, per gli interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del disegno di legge, stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei benefici del sismabonus, un contratto assicurativo a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Invece, per la revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche, le novità riguardano la tipologia dei lavori per usufruire delle detrazioni. Infatti, per la realizzazione in edifici già esistenti, di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, essi devono avere ad oggetto, esclusivamente, la realizzazione di scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Per il rispetto dei requisiti tecnici suddetti, l’intervento, deve essere accompagnato da un’apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati. Continuano le detrazioni di rito, per la gestione delle spese sostenute per agli interventi, per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore, del disegno di legge, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, e che per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, che siano già iniziati i lavori, oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, ma sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo. Continua inoltre, per il Bonus Barriere Architettoniche 75%, la cessione del credito e lo sconto in fattura, per le spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici, a prevalente destinazione abitativa, o da persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione princi¬pale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Il requisito reddituale dei suddetti 15.000 euro, non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto n condizioni di disabilità.

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