
Con il Decreto Ministeriale 4 agosto 2023 n. 109 intitolato “ Regolamento concernente l’individuazione di ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l’individuazione dei requisiti per l’iscrizione all’albo, nonché la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale, ai sensi dell’articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all’articolo 24 -bis , rispettivamente dall’articolo 4, comma 2, lettere a) e g) , del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l’attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c) , nn. 1 e 2.” Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°187 dell’11 agosto 2023, sono stati individuati i requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici di ufficio dei Tribunali. All’articolo 4, il più interessante dell’intero Decreto Ministeriale, sono riportati i requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici, nonché i relativi obblighi formativi per la conservazione dell’iscrizione nei suddetti Albi. All’albo dei consulenti tecnici, possono essere iscritti i tecnici che:
• sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;
• sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
• sono di condotta morale specchiata;
• sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
• hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell’articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario del tribunale.
La formazione, di cui devono essere in possesso i consulenti tecnici, come su indicato, è quella prevista dai rispettivi ordinamenti professionali o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, dall’associazione di cui all’articolo 2 della legge n. 4 del 2013, alla quale il professionista è iscritto. Per quanto riguarda il requisito della specializzazione e della competenza tecnica, essa è soddisfatta dall’attività professionale, esercitata per almeno cinque anni, in modo effettivo e continuativo. Diversamente, la speciale competenza tecnica, è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:
a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l’aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;
b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
c) conseguimento della certificazione UNI relativa all’attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.
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