sabato, Aprile 18, 2026

GARE DI APPALTO: Offerta Economicamente più Vantaggiosa con un solo parametro numerico?

E’ quanto indicato dal Nuovo Codice Appalti per le gare di appalto mediante Offerta Economicamente più Vantaggiosa. Il peso della ponderazione nelle gare di appalto con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggioso, non è più necessario?. Come sempre vi informiamo sulle peculiarità che rivestono interesse sostanziale nelle gare di appalto ed in questo caso, sulle modifiche apportate dal Nuovo Codice Appalti, decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.», pubblicato con la Gazzetta Ufficiale n° 87 Serie Generale del 13.4.2023. La novità sostanziale è riportata, al comma 8 dell’Articolo 108, (Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture) che prevede che, Le Stazioni Appaltanti, qualora lo ritengono opportuno, possono nel bando di gara e nel capitolato d’oneri, nei caso di dialogo competitivo, prevedere l’ordine decrescente di importanza dei criteri, senza indicare i criteri di valutazione e la relativa ponderazione, come previsto oggi ed indicato al comma 7 di detto articolo 108. Ma cosa succede in questi casi, come opera la commissione di gara per poter esprimere il proprio giudizio sull’offerta più vantaggiosa?. Ebbene, in tali casi, le Stazioni Appaltanti, utilizzano, secondo il dettato nell’articolo 108, la metodologie atta ad individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa.


Di seguito riportiamo il comma 7 e 8 dell’articolo 108, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

  1. I documenti di gara oppure, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo indicano i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. Ai fini della tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure relative agli affidamenti di cui al Libro II, parte IV, possono prevedere, nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell’offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l’affidamento ad operatori economici con sede operativa nell’ambito territoriale di riferimento. Le disposizioni di cui al terzo periodo si applicano compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i princìpi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese che attestano, anche a mezzo di autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. La stazione appaltante verifica l’attendibilità dell’autocertificazione dell’aggiudicataria con qualsiasi adeguato mezzo.
  2. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 7 non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato d’oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l’ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell’offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie che individuino con un unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa

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