Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito chiarimenti, a seguito di un quesito inerente i requisiti professionali che devono possedere i Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione dei lavori.
In particolare, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri aveva richiesto chiarimenti su quanto previsto dall’art 98 c 1 lett a,b, e c del D. Lgs 81/08, ed in particolare, sulla documentazione che il Coordinatore deve possedere per comprovare il periodo di attività lavorativa nel settore delle costruzioni previsto nel suddetto articolo.
La nota di riscontro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha chiarito che le attività, (svolte ai sensi e per i fini di cui all’articolo 89 c1 del D. Lgs 81/08) che integrano i requisiti previsti dalla norma suddetta sono costituite le seguenti attività pregresse all’accettazione di incarichi:
- Attività di Direttore di Cantiere;
- Attività di Capo Cantiere;
- Attività di Capo Squadra;
- Attività di Direttore di Direttore dei Lavori;
- Attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino la frequentazione del cantiere;
- Attività di responsabile di azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;
- Attività di Responsabile dei Lavori;
- Attività di datore di lavoro di impresa operenta nel settore delle costruzioni;
- Attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti.