sabato, Aprile 18, 2026

GARE DI APPALTO: non si può obbligare il concorrente a partecipare a più lotti

Nelle gare di appalto, non si può obbligare la partecipazione a più lotti del concorrente. E’ la sostanza della Delibera n. 287/2025 Adunanza del 23 luglio2025 dell’Anac, la quale ha chiesto alla stazione appaltante chiarimenti in ordine ad alcune criticità dell’affidamento in oggetto, con particolare riferimento: – alla previsione di cui all’art. 3 del Disciplinare di gara secondo la quale “E’ obbligatorio partecipare a tutti e tre i lotti, poiché costituiscono un unico lotto funzionale unitario, al fine di non compromettere l’efficacia complessiva dell’opera da realizzare. In particolare, l’affidamento in esame, ha ad oggetto una gara europea a procedura telematica aperta per un appalto di lavori, suddivisa in tre differenti lotti, rispettivamente attinenti ad un intervento di adeguamento infrastrutturale. Ebbene, l’Anac, ha chiesto alla stazione appaltante chiarimenti in ordine ad alcune criticità dell’affidamento in oggetto, con particolare riferimento a quanto riportato all’articolo 3 del Disciplinare di gara come detto, la quale evidenziava che, la partecipazione obbligatoria a tutti e tre i lotti non è riconducibile alla fattispecie dell’artificioso accorpamento dei lotti disciplinato dal comma 3 dell’articolo 58, del D.lgs. 36/2023 e non è tale da compromettere il rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, ma bensì il disallineamento temporale riscontrato, con riguardo alla durata dell’appalto rispetto al piano di lavoro dei singoli lotti viene neutralizzato dalla circostanza che i piani di lavori se realizzati da un’unica unità esecutiva producono senza alcun dubbio tecnico economie in termini di tempo di realizzazione, tali da permettere la conclusione entro i termini indicati dal Disciplinare di gara.
Per l’Anac, è illegittimo quanto riportato dall’articolo 3 del disciplinare di gara, secondo cui “è obbligatorio partecipare a tutti e tre i lotti, poiché costituiscono un unico lotto funzionale unitario” si pone in violazione della ratio sottesa all’articolo 58 del d.lgs. 36/2023. La stazione appaltante nel riscontro fornito riferisce che l’origine della divisione in lotti si deve rinvenire nei diversi soggetti preposti alla gestione della relativa prestazione nei confronti degli enti finanziatori, in quanto il primo e il secondo lotto è finanziato da fondi concessi al Comune di omissis, mentre il secondo lotto è finanziato da risorse concesse all’Agenzia regionale per le politiche attive. Lo stesso articolo del Disciplinare di gara, costituisce grave violazione legittimante l’adozione di un parere motivato “clausole, misure, o condizioni ingiustificatamente restrittive della partecipazione e, più in generale, della concorrenza “. Per cui, l’Anac predispone di inviare il parere motivato, ai sensi del comma 3 dell’articolo 220 del d.lgs. 36/2023 alla stazione appaltante, invitandola all’annullamento di tutti gli atti di gara (bando, disciplinare di gara e atti conseguenziali medio tempore adottati), stante la presenza dei vizi gravanti la lex specialis.

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