
Ma come si redige il calcolo della soglia di anomalia con il sistema del prezzo più basso? Sull’argomento è intervenuta la Sentenza Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 7 aprile 2026, n. 234, promulgata a seguito del ricorso di un operatore economico, a seguito della domanda di annullamento di un provvedimento di aggiudicazione di una gara, fatta da una Stazione Appaltante.In particolare il ricorrente evidenziava come la gara oggetto del ricorso era stata aggiudicata ad un operatore economico con il criterio del minor prezzo, in forza del ribasso proposto pari al 32,2349% sull’importo a base di gara, pari ad euro 4.953.169,2 e per questo, il ricorrente, lamentava che la soglia di anomalia avrebbe dovuto individuarsi nel 32,235735539141%, con il conseguente aggiornamento della graduatoria, individuando l’offerta immediatamente più vicina per difetto a detta soglia in quelle (uguali) del 32,2356%. Ebbene, il ricorrente evidenziava di subentrare nel contratto, dopo l’esito del sorteggio tra le offerte uguali. In particolare, evidenziava, l’erroneità del calcolo del dieci per cento delle offerte da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia, previsto dall’art. 54 e dal «Metodo A» dell’allegato II.2. del d. lgs. n. 36 del 2023.
Più precisamente, evidenziava come, nell’alternativa tra il criterio del cosiddetto blocco unitario (c.d. criterio relativo, che imponeva di considerare, ai fini della determinazione matematica della soglia di anomalia, le offerte con identico ribasso quali offerta unica, sia che si collochino al margine delle ali, sia che si collochino all’interno delle stesse) e il c.d. criterio assoluto applicato lla Stazione Appaltante (che imponeva, viceversa, la distinta considerazione delle singole offerte, pur quando caratterizzate dal medesimo ribasso), avrebbe dovuto optarsi per l’applicazione del primo criterio (volto a considerare le offerte con identico ribasso quali offerta unica), asseritamente in linea con quanto previsto con il previgente art. 97 d. lgs. n. 50 del 2016. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, accoglieva «per quanto di ragione» la domanda di annullamento proposta dalla Edil costruzioni s.r.l. e statuiva l’«obbligo della rinnovazione del calcolo della soglia di anomalia da eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni conformative. Per cui la stessa nella suddetta sentenza evidenziava come andava redatto il calcolo della soglia di anomalia nel modo seguente:
Il comma 1 dell’articolo 54, del Codice dei contratti pubblici approvato con decreto Legislativo n. 36 del 2023 stabilisce i casi di esclusione automatica delle offerte quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. Il comma 2 stabilisce che «Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l’individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell’allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell’allegato II.2».
Il predetto allegato II.2 stabilisce, per quanto qui di interesse, che: «1) Quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) ».
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