
Il decreto PNRR facilita il pagamento delle Riserve dell’Impresa affidataria. Con l’approvazione del Decreto legge 19 febbraio 2026 , n. 19 intitolato “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione” definito anche decreto Pnrr, ha tra le altre cose, previsto una serie di novità in tema di investimenti relativi alle infrastrutture ferroviarie. In particolare, l’articolo 23, del suddetto decreto legge, evidenzia come per i gli interventi ferroviari finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, e fino al 30 marzo 2026, l’autorizzazione a erogare ai soggetti affidatari, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, fino al 10 per cento dell’ammontare delle riserve riferite agli oneri già sostenuti dall’affidatario alla data di entrata in vigore del decreto. Le stesse riserve, sono state iscritte e riferite agli oneri già sostenuti dall’impresa affidataria alla data di entrata in vigore del decreto e ritualmente iscritte in contabilità alla medesima data sulle quali non si sia già espresso il collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell’articolo 215 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Il pagamento dell’importo, è subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria o assicurativa da costituirsi a cura dall’impresa affidataria pari all’importo erogato maggiorato di interessi legali per il periodo di duecentosettanta giorni, da escutere nel caso di inadempimento all’obbligo di restituzione delle somme eventualmente risultanti non dovute
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CANTIERE: il registro di contabilità è l’unico documento per iscrivere le riserve dell’impresa.
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