
Ma quali sono i casi in cui non è possibile appaltare la Direzione Lavori ed il CSE. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, con sentenza n° 00488/2025 REG.RIC del 23.1.2026 ha ribadito un principio chiave riportato anche nel Codice degli Appalti. Lo stesso, a seguito di un ricorso ad una gara inerente servizi di Architettura ed Ingegneria. I fatti: Un operatore economica, ha richiesto un annullamento di un’aggiudicazione per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativi all”intervento di un asilo nido comunale nell’ambito delle pertinenze esterne di una scuola secondaria di primo grado, da aggiudicare in base al criterio dell”offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il ricorrente, classificatosi al secondo posto, in particolare, rilevava come dopo aver fatto accesso agli atti, verificava come la documentazione presentata in gara dal RTP aggiudicatario evidenziava, una dichiarazione di impegno del RTP e dall’offerta tecnica che il tecnico Ingegnere era stato nominato sia come direttore dei lavori sia come coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE).Tale dichiarazione lede e viola il comma 4 dell’articolo 114, del Decreto Legislativo n. 36/2023 nonché un punto del disciplinare di gara. Infatti detto comma prevede che per gli appalti di importo superiore a 1 milione di euro e comunque in presenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, non può svolgere anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Per cui, alla fine il ricorso è stato accolto dal Consiglio, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione e degli ulteriori atti impugnati.
Riportiamo di seguito il comma 4 dell’articolo 114, del Decreto Legislativo n. 36/2023
4. Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.
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