
Ma come quantificare il danno di una sospensione parziale o totale dei lavori in un appalto? La sospensione dei lavori in un appalto di lavori, contemplata nell’articolo 121 del Codice degli Appalti, può essere legittima o illegittima, nel primo caso sono contemplati gli impedimenti che temporaneamente impediscono la prosecuzione dei lavori, o ragioni di pubblico interesse, o per cause di forza maggiore, imprevedibili all’atto di consegna dei lavori, e che non permettono il regolare svolgimento dei lavori stessi. Per quanto riguarda i tempi della la sospensione lavori, la stessa se ha durata maggiore ai sei mesi o ad un quarto del tempo contrattuale può causare la risoluzione contrattuale su richiesta dell’appaltatore.senza lacuna indennità. Diversamente per quanto riguarda la sospensione die lavori a seguito di eventi non prevedibili al momento della stipula del contratto, o per ragioni di pubblico interesse, ovvero per eventi di forza maggiore, all’appaltatore spetta, previo richiesta mediante specifica richiesta, un indennizzo ai sensi dell’articolo 1382 del codice civile. Tali modalità riportate anche nell’allegato II.14 prevedono un indennizzo per:
- Maggiori oneri per spese generali infruttifere;
- Lesione dell’utile;
- Mancato ammortamento;
- Retribuzioni inutilmente corrisposte.
Ma come si calcolano? Facciamo un esempio pratico:
Contratto con importo di lavori pari a 10.000.000 Euro
Lavori contrattuali 900 giorni
Durata sospensione 200 giorni
Maggiori oneri per spese generali infruttifere
Spese Generali 15% = 10.000.000 x 0,15= 1.500.000
Utile d’Impresa 10% = 10.000.000 x 0,10= 1.000.000
Importo contrattuale – Spese Generali – Utile Impresa
10.000.000 Euro – 1.500.000 – 1.000.000= 7.500.000
Applicazione percentuale 6,5%
7.500.000 x 0.065= 487.500
Risarcimento 487.500 x 200/900= 108.833
Lesione dell’utile
Interesse di mora 8%
Utile Impresa 1.000.000 x 8% =
Lesione Utile 1.000.000 x0,08 x200/900= 17.777
Ammortamenti
Macchinari di cantiere
Pala meccanica 130 euro/giorno x 200 giorni = 26.000
Bobcat 70 euro/giorno x 200 giorni = 14.000
Totale 26.000
Retribuzioni inutilmente corrisposte
1 operaio comune x 224 euro/giorno x 200 giorni = 44.800
Totale indennizzo calcolato come sopra:
• Maggiori oneri per spese generali infruttifere 108.833
• Lesione dell’utile17.777
• Ammortamenti 26.000
• Retribuzioni inutilmente corrisposte 44.800
Totale indennizzo Euro 197.410
Riportiamo di seguito l’articolo 8 dell’Allegato II.14 del Codice degli Appalti
Articolo 8. – Sospensione dei lavori.
- Nei casi di cui all’articolo 121 del codice, il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, ove possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione nel quale devono essere indicate:
a) le ragioni che abbiano determinato l’interruzione dei lavori;
b) lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimanga interrotta, indicando le cautele adottate al fine della ripresa dell’intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
c) la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. - Il risarcimento dovuto all’esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’articolo 121 del codice è quantificato sulla base dei seguenti criteri:
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori;
d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali. - Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l’esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l’esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
- Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un’eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall’articolo 121 del codice.
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