sabato, Aprile 18, 2026

SPECIALE BONUS DELL'EDILIZIA

BONUS DELL’EDILIZIA: dal 1° luglio obbligo di attestazione Soa anche per i lavori privati

Bonus dell’Edilizia

Scatta dal 1° luglio 2023, l’obbligo di attestazione Soa anche per i lavori privati, riguardanti appalti e subappalti, ed in particolare per i lavori dei Bonus dell’Edilizia di importo superiore ai 516.000 euro.
Per cui, il suddetto ulteriore requisito si applicherà per i seguenti interventi, sia in caso di sconto in fattura o cessione del credito:
Bonus 110% Ristrutturazioni;
• Bonus casa e sismabonus ordinario;
Bonus Facciate;
• Bonus fotovoltaico;
Bonus colonnine di ricarica;
Bonus barriere architettoniche 75%.
Detto obbligo è stato introdotto dall’articolo 10-bis Qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121) riportato nel Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Ricordiamo che per questo obbligo, è stato introdotto mediante un periodo transitorio, che andava dall’1.1.2023 al 30.6.2023, nel quale le imprese, seppur non in possesso del suddetto requisito, potevano, attraverso la sottoscrizione di un contratto, finalizzato all’acquisizione dell’attestazione Soa, potevano acquisire contratti di lavori anche dell’importo superiore ai 516.000 euro. Le stesse però a partire dall’1.7.2023 devono dimostrare l’avvenuta attestazione. Il suddetto obbligo di attestazione, non viene invece posto in essere per i lavori già in corso di esecuzione alla data del 21.5.2023 (data dell’entrata in vigore del suddetto articolo 10 bis, o anche per i subappalti già in corso alla data del 21.5.2023.
Ricordiamo anche che, per il rilascio dell’attestazione SOA sono necessari una serie di requisiti come essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali, delle maestranze e dei dipendenti, con le norme riguardanti le infiltrazioni mafiose, avere le capacità economiche, nonche le attrezzature e possedere dei lavoratori dipendenti in regola.

Di seguito, riportiamo, il testo dell’articolo 10-bis “Qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121) riportato nel Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

“Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e’ affidata:
a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

  1. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e’ affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  2. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 e’ condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’impresa esecutrice.
  3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

Leggi o scarica:

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