
Anche con valore contrattuale sotto il 2% e con incidenza di manodopera sotto il 50% può essere subappalto. E’ quanto afferma in sostanza il Servizio Supporto Giuridico, che ha risposto ad un quesito posto da una Stazione Appaltante visto la presentazione di un operatore economico di una comunicazione di subaffidamento con oggetto “opere in c.a.” di importo inferiore al 2% dell’importo della prestazione e inferiore ai 100.000 euro. Lo stesso, in breve, chiede se si è nel campo di applicazione di subappalto (dove discendono tutti altri obblighi) e non nel subaffidamento in quanto non riguarda noli a caldo o fornitura con posa in opera. Il Servizio di Supporto Giuridico, con risposta numero 3656 del 2.10.2025 ha evidenziato che, perché possa configurarsi il subappalto è necessario che ricorrano i presupposti di legge previsti dal comma 2 dall’articolo 119, del Codice dei contratti pubblici. Per lo stesso, si configura subappalto se, l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. La seconda parte del comma 2 del citato articolo 119 assimila al subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate (o di importo superiore a 100.000 e uro) in cui l’incidenza del costo della manodopera e del personale impiegato è superiore al 50% dell’importo del subcontratto. La risposta evidenzia però, che la circostanza che il subappalto sussista anche quando non siano superate le soglie qualitative e quantitative fissate dalla norma, infatti come confermato dal tenore del comma 16, ultimo periodo dell’articolo 119 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023, secondo cui “per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà”. Per cui, possono aversi subappalti anche sotto le soglie evidenziate e le cui richieste devono essere evase dalla Stazione Appaltante entro tempi più veloci.
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