Come si evince dall’articolo 70 del D.Lgs 81/08 e smi , “Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.
Inoltre è fondamentale che siano conformi a quanto previsto dal l decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e smi.
Essi devono:
- a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
Chiaramente è fondamentale nell’utilizzo di più DPI in modo simultaneo, essi devono essere compatibili.
E’ responsabilità del Datore di Lavoro la scelta dei DPI da utilizzare e questa scelta avviene dopo che effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi.
Per cui lo stesso Datore di Lavoro individua i DPI ritenuti adeguati ai rischi analizzati in detta analis, nonché provvede ad aggiornare la scelta dei DPI qualora avvenga una variazione negli elementi di valutazione.
E’ responsabilità del Datore di Lavoro valutare sulla base delle norme d’uso fornite dal fabbricante, quando deve essere utilizzato un DPI in funzione dell’importanza del rischio, della frequenza di esposizione al rischio, delle prestazione dei DPI ma anche dalle caratteristiche del posto di lavoro.
Ma il datore di lavoro deve anche:
- Tenere in efficienza i DPI assicurandone igiene, manutenzione e funzionallità;
- Provvede a che i DPI siano utilizzati secondo quanto previsto ein modo conforme alle informazioni del fabbricante;ne spiega l’utilizzo ai lavoratori;
- Ogni DPI è per un uso personale per cui se l’uso di uno stesso DPI sia da utilizzare da parte di più persone, prende misure al fine di non far insorgere problemi sanitari e igienici ;
- Informa il lavoratore sui rischi dai quali il DPI lo protegge;
- Predispone un’ unità produttiva per dare informazioni su ogni DPI;
- Stabilisce come avviene la riconsegna e il deposito dei DPI;
- Assicura la formazione circa l’uso corretto dei DPI.
Predispone un addestramento :
- per ogni DPI che appartenga alla terza categoria, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, b)
- per i dispositivi di protezione dell’udito.