Una sentenza che rivoluziona l’istituto dell’avvalimento ovvero della possibilità, durante le procedure di affidamento di gare d’appalto e nell’espletamento successivo, di potersi avvalere di altri soggetti per la dimostrazione del possesso di requisiti, inerenti sia la capacità economica e finanziaria e sia le capacità tecniche e professionali.
Ebbene tale sentenza è seguita ad un ricorso proposto di un’impresa in un procedimento di gara, avverso ad un ente locale.
In breve la normativa nazionale italiana, in tema di appalti pubblici, prevede che in caso di avvalimento, l’istituto, va utilizzando solo per un solo soggetto per ogni categoria di qualificazione.
Da suddetta sentenza invece è chiara l’interpretazione sulle modalità di avvalimento: “Gli articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, letti in combinato disposto con l’articolo 44, paragrafo 2, della medesima direttiva, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale come quella in discussione nel procedimento principale, la quale vieta, in via generale, agli operatori economici che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi, per una stessa categoria di qualificazione, delle capacità di più imprese”.
Detta sentenza europea mette in crisi il codice degli appalti….o mi sbaglio???