La procedura è quella prevista al comma 2 dell’articolo 91 Codice dei Contratti, Decreto Legislativo 163/06.
La Stazione Appaltante ha due scelte in merito alla procedura da utilizzare
1) La Stazione Appaltante può predisporree un elenco dei prestatori di servizio, organizzato secondo i seguenti punti:
- Istituzione dell’elenco prestatori di servizi, compreso di classi, categorie inerenti il servizio, le fasce di importo di suddivisione dell’opera, i documenti da allegare;
- Requisiti minimi, elenco dei nominativi dei professionisti che espleteranno il servizio, con le relative qualifiche.
- Pubblicazione sui siti informatici o in Gazzetta Ufficiale
2) Ovvero la scelta degli operatori che avviene mediante indagine di mercato, secondo i seguenti step:
- Pubblicazione di un avviso che deve riportare le caratteristiche essenziali del servizio, con evidenza su eventuali requisiti minimi appartenenti alle classi e categorie di cui si compone l’elenco prestatori;
- Nominativi dei professionisti che svolgeranno i relativi servizi
- Pubblicazione sui siti informatici , sulla Gazzetta Ufficiale, sono elenchi sempre aperti all’iscrizione degli operatori economici