Nell’ambito della vigente normativa per il rilascio di permessi a costruire o autorizzativi, come previsto dalla norma, è fondamentale il pagamento del contributo di costruzione.
Lo stesso è costituito dalla somma del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione.
Ma vi sono dei casi in cui tale contributo di costruzione non va pagato.
Vediamo i casi in cui, la vigente normativa, non prevede il pagamento di detto contributo.
Essi riguardano:
- Tutti gli interventi da eseguirsi in zone cosiddette agricole , in particolare quando le attività edilizie riguardano immobili realizzati per la conduzione del fondo e per le esigenze dell’imprenditore;
- Gli interventi di ristrutturazione o di ampliamento, ma in misura non superiore al 20% per gli edifici unifamiliari;
- Gli impianti e le attrezzature inerenti le opere pubbliche di interesse generale, realizzate da Enti istituzionali, nonché per le urbanizzazioni eseguite dai privati per l’attuazione degli strumenti urbanistici;
- Gli interventi da realizzare in caso di pubblica calamità;
- I nuovi lavori, impianti, modifiche e installazioni di fonti rinnovabili di energia, alla conservazione e risparmio razionale dell’energia, al rispetto delle norme urbanistiche di tutela artistico-storico e ambientale.
- Gli interventi da porre in essere su immobili di proprietà dello stato il contributo di costruzione riguarda i soli oneri per l’urbanizzazione.