mercoledì, Giugno 7, 2023

EDILIZIA PRIVATA: i casi in cui il titolo di concessione è gratuito.

Nell’ambito della vigente normativa per il rilascio di permessi a costruire o autorizzativi, come previsto dalla norma, è fondamentale il pagamento del contributo di costruzione.

Lo stesso è costituito dalla somma del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione.

Ma vi sono dei casi in cui tale contributo di costruzione non va pagato.

Vediamo i casi in cui, la vigente normativa, non prevede il pagamento di detto contributo.

Essi riguardano:

  • Tutti gli interventi da eseguirsi in zone cosiddette agricole , in particolare quando le attività edilizie riguardano immobili realizzati per la conduzione del fondo e per le esigenze dell’imprenditore;
  • Gli interventi di ristrutturazione o di ampliamento, ma in misura non superiore al 20% per gli edifici unifamiliari;
  • Gli impianti e le attrezzature inerenti le opere pubbliche di interesse generale, realizzate da Enti istituzionali, nonché per le urbanizzazioni eseguite dai privati per l’attuazione degli strumenti urbanistici;
  • Gli interventi da realizzare in caso di pubblica calamità;
  • I nuovi lavori, impianti, modifiche e installazioni di fonti rinnovabili di energia, alla conservazione e risparmio razionale dell’energia, al rispetto delle norme urbanistiche di tutela artistico-storico e ambientale.
  • Gli interventi da porre in essere su immobili di proprietà dello stato il contributo di costruzione riguarda i soli oneri per l’urbanizzazione.

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