Un’importante variazione diretta alle imprese alle stazioni appaltanti ed ai direttori dei lavori.
Ai sensi della legge 12 luglio 2011 n°106 è stata introdotta una sostanziale modifica all’istituto delle riserve riguardanti i contratti di lavori pubblici.
In particolare allart. 240 bis c.1 del d.lgs 163/06 è stato specificato che l’importo complessivo delle riserve non può superare il 20% dell’importo contrattuale e che non possono essere oggetto di riserve gli aspetti progettuali del lavoro che sono stati verificati dalle stazioni appaltanti per legge (art 112 del d.lgs 163/06)
Sarà importante capire se il limite del 20% è relativo all’iscrizione delle riserve sul registro di contabilità ovvero se si parla di limite per le ammissibilità delle stesse.