sabato, Dicembre 9, 2023

GESTIONE CANTIERE: dal Ministero del Lavoro la verifica della congruità della manodopera

Nuovo decreto da parte  del Ministero del Lavoro riguardante la congruità della manodopera nei cantieri edili. Infatti con relativa convenzione da adottarsi entro 12 mesi Ministero del Lavoro, INPS, INAIL e Commissione Nazionale delle Casse Edili dovranno mettere su un sistema di controllo e verifica della manodopera effettivamente occorrente per ogni cantiere e quella che viene dichiarata e pagata ai fini contributivi. La procedura prevede che gli enti assistenziali che rilevano la differenza tra la manodopera occorrente per il lavoro e quella pagata dall’impresa, mediante l’utilizzo degli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori. Il decreto trova applicazione per tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, e quindi anche per i subappalti autorizzati. Il suddetto decreto, si applica per la realizzazione di opere pubbliche e di lavori privati il cui importo è di euro 70.000. Per cui,  entro quindici giorni la Cassa Edile  formalizza l’eventuale incongruità rilevata,  all’impresa appaltatrice che dovrà provvedere ai versamenti delle differenze riscontrate. Il versamento delle differenze riscontrate permette di avere l’attestato di congruità delle Imprese. Diversamente il mancato pagamento, comporta l’iscrizione dell’impresa nella  Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI). Lo scostamento di questa congruità fino al 5% dell’importo, può essere giustificata dal Direttore dei Lavori dell’opera che ne spiega i motivi. Il mancato pagamento di tali differenza inerenti le incidenze di manodopera, comporta la relativa iscrizione del mancato pagamento sul Documento Unico di Regolarità Contributiva. Tale regola sarà attuata a tutte le denunce alla Cassa Edile fatte per nuovi cantieri da parte delle Imprese appaltatrici a partire dall’1.11.21

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