E’ a regime dall’ 01/01/2013 la sperimentazione della congruità della manodopera per il rilascio del DURC, con le indicazioni operative relative alla Delibera 1/2011 del Comitato della Bilateralità.
Sono state emanate Con la Comunicazione 13/01/2012, n. 482 dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili.
Vediamo le principali novità che andranno inserite nel modello di denuncia:
- descrizione cantiere;
- indirizzo cantiere;
- committente (pubblico/privato);
- nominativo e codice fiscale committente;
- tipo lavoro (appalto/subappalto/in proprio);
- nominativo e codice fiscale appaltatore (solo per imprese in subappalto).
Le eventuali modifiche alla percentuale di manodopera dell’impresa,in fase di denuncia, saranno medificate soltanto mediante denuncia integrativa o sostitutiva,
Le Casse edili si doteranno (ma già dall’aprile 2012 ) di un contatore di congruità che per ogni cantiere a cadenza mensile saranno registrati i seguenti elementi:
- la quota mensile del valore dei lavori edili riferiti al cantiere;
- la quota mensile del costo minimo della manodopera;
- il costo mensile della manodopera dell’impresa principale;
- il costo mensile della manodopera di ciascuna impresa subappaltatrice
Da tale contatore di congruità sarà possibile, da parte delle Casse Edili , verificare tutte le cause inerenti il mancato raggiungimento dei livelli minimi del costo della manodopera e la verifica l’effettiva incidenza percentuale del costo della manodopera sul valore dei lavori relativi alla tipologia di opere esaminata.