martedì, Settembre 26, 2023

IMPRESE APPALTATRICI: il Durc e la congruità della manodopera dichiarata nei cantieri.

E’ a regime dall’ 01/01/2013 la sperimentazione della congruità della manodopera per il rilascio del DURC, con le indicazioni operative relative alla Delibera 1/2011 del Comitato della Bilateralità.

 Sono state emanate Con la Comunicazione 13/01/2012, n. 482 dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili.

Vediamo le principali novità che andranno inserite nel modello di denuncia:

  • descrizione cantiere;
  • indirizzo cantiere;
  • committente (pubblico/privato);
  • nominativo e codice fiscale committente;
  • tipo lavoro (appalto/subappalto/in proprio);
  • nominativo e codice fiscale appaltatore (solo per imprese in subappalto).

Le eventuali modifiche alla percentuale di manodopera dell’impresa,in fase di denuncia, saranno medificate soltanto mediante denuncia integrativa o sostitutiva,

Le Casse edili si doteranno (ma già dall’aprile 2012 ) di un contatore di congruità che per ogni cantiere a cadenza mensile saranno registrati i seguenti elementi:

  • la quota mensile del valore dei lavori edili riferiti al cantiere;
  • la quota mensile del costo minimo della manodopera;
  • il costo mensile della manodopera dell’impresa principale;
  • il costo mensile della manodopera di ciascuna impresa subappaltatrice

Da tale contatore di congruità sarà possibile, da parte delle Casse Edili , verificare tutte le cause inerenti il mancato raggiungimento dei livelli minimi del costo della manodopera e la verifica l’effettiva incidenza percentuale del costo della manodopera sul valore dei lavori relativi alla tipologia di opere esaminata.

Articoli correlati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here