La normativa Antimafia, contemplata nel Codice (decreto legislativo 159/2011) riguardante i tempi di rilascio delle informazioni o delle comunicazioni antimafia, mediante la banca dati nazionale unica, è un argomento di sensibile interesse sia per le Stazioni Appaltanti, sia per gli Operatori Economici (per la stipula contratti di lavoro, di subappalto etc).
Infatti gli articoli: 88, commi 4 e 4-bis e l’ articolo 92, comma 2 e comma 3 del Codice, regolano il loro rilascio per la realizzazione di lavori, forniture etc.
- Informazione antimafia, ricordiamo che tale tipo di informazione, va acquisita mediante la consultazione della banca dati nazionale unica, prima di rilasciare o consentire i provvedimenti il cui valore sia:
- Servizi e forniture pari o superiori ai 207.000 euro prima della stipula dei contratti va acquisita l’ “Informazione Antimafia” dalla Banca Dati Nazionale;
- Lavori Pubblici pari o superiori ai 5.186.000 euro prima della stipula dei contratti va acquisita l’ “Informazione Antimafia” dalla Banca Dati Nazionale;
- Autorizzazione di subcontratti e subappalti di importo pari o superiori ai 150.000 euro va acquisita l’ “Informazione Antimafia” dalla Banca Dati Nazionale;
Il rilascio dell’informazione antimafia, è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, quando non emerge a carico dei soggetti ivi censiti la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa.
Il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è stata emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica.
Diversamente, quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica, emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, essa è rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta e solo per verifiche complesse sono consentiti ulteriori 45 gg.
Vi è però anche il caso in cui, vi sia l’urgenza nell’affidamento di contratti e di subcontratti, ebbene in questi casi la norma ha previsto che si possa procedere mediante acquisizione di apposita dichiarazione, con la quale il contraente attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione e l’atto emesso dalla stazione appaltante dovrà riportare la seguente dizione: “La stazione appaltante si è avvalsa della facoltà, previstaall’art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell’informazione antimafia. ………..L’Ente……. recederà dallo stesso, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.”
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