La categoria OG11, considerata categoria specialistica, per la sua essenza è una categoria per la quale, in fase di gara , se individuata come categoria prevalente o scorporabile, richiede la qualificazione obbligatoria.
Per qualificazione obbligatoria si intende la dimostrazione dell’impresa di avere la capacità tecnica, finanziaria ed economica ad eseguire i relativi lavori.
Tale capacità, in genere. è dimostrabile mediante il possesso del certificato Soa, con iscrizione nella categoria e nella classe prevista nel bando di gara.
Per cui, essendo a qualificazione obbligatoria, è fondamentale o il possesso del requisito per la partecipazione alla gara, ovvero la costituzione, di un’associazione temporanea d’impresa, con impresa qualificata nella suddetta categoria.
Rimane il quesito insito a tale categoria, ovvero se la stessa è subappaltabile visto la qualificazione obbligatoria.
Tale quesito, uno dei più quotati nell’ambto dei forum sui lavori pubblici, si divide spesso tra chi sostiene la totale subappaltabilità di tale categoria, e chi sostiene la parziale subappaltabilità.
Possiamo affermare che, sia pure tale categoria a qualificazione obbligatoria (per la qualificazione alla gara), il margine di subappaltabilità è lo stesso di quello previsto per le categorie prevalenti, cioè subappaltabile nell’ambito del 30% dell’impoto contrattuale previsto per la categoria suddetta.
E’ importante aver fatto richiesta di subappalto, in fase di gara, per la suddetta categoria.
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