Il Decreto del fare (in legge 9 agosto 2013, n.98), all’articolo 33 comma 7-bis, introduce, nell’articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3 il seguente comma:
«3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».
( Riferimento art. 33 comma 7 bis del decreto legge n. 69 del 2013, convertito con la legge 9 agosto 2013, n.98)
Un ritorno indietro a qualche anno fa con tutte le problematiche del caso…..
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