giovedì, Ottobre 10, 2024

TI DIAMO UNA MANO PER…..la qualificazione delle Imprese alle procedure di gara

Building siteIl regolamento Dpr 207/2010, ha distinto le categorie tra categorie di lavoro generali e categorie di lavoro specialistiche.

Pertanto il bando di gara ed il disciplinare indicano qual è la categoria prevalente (quella di maggiore importo) nonché le categorie scorporabili ovvero quelle la cui incidenza dell’importo sul totale complessivo dei lavori è superiore al 10% o ai 150.000 euro.

Pertanto, il concorrente, per poter partecipare deve possedere nella propria qualificazione Soa  le categorie evidenziate nel bando e quindi la prevalente per la classifica richiesta con la quale può eseguire direttamente tutte le lavorazioni anche se non in possesso delle relative qualificazione.

Le stesse suddette lavorazioni possono essere subappaltate ad imprese che ne abbiano la relativa qualificazione.

Diversamente non possono essere eseguite direttamente dal concorrente le lavorazioni indicate nel bando che di importo superiore al 10% dell’importo complessivo o o ai 150.000 euro che siano:

  • Categorie generali (di cui non si possiede qualificazione)
  • Categorie a qualificazione obbligatoria;

Per tali categorie sono scorporabili ed indicate nel bando di gara per la costituzione di associazioni temporanee.

Pertanto ad oggi per la qualificazione in fase di gara occorre che il concorrente possa coprire la categoria prevalente anche se non in possesso di qualificazione alle categorie non obbligatorie.

In tal caso una volta acquista la commessa l’operatore economico potrà scegliere se subappaltare la stessa.

Nel caso di categorie a qualificazione non obbligatoria, se il concorrente non è in possesso della stessa dovrà affidarle obbligatoriamente in subappalto dando evidenza di tale volontà in fase di gara che diventa anche elemento di qualificazione per il concorrente stesso.

Nel caso in cui oltre alla categoria prevalente vi siano anche categorie superspecialistiche di importo superiore al 10% dell’importo complessivo o o ai 150.000 euro, non in possesso del concorrente queste vanno coperte da adeguata qualificazione, costringendo il concorrente ad associarsi in modo verticale con impresa in possesso della relativa qualificazione

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