Per quanto indicato dal comma 3 bis dell’articolo 82 del D. Lgs 163/06 (introdotto con la legge98/2013), sono state modificate le modalità di espletamento delle gare in cui è prevista l’aggiudicazione dell’appalto mediante il sistema del prezzo più basso.
Per cui, per come dettato dal suddetto articolo di legge, il prezzo più basso nelle procedure di affidamento è determinato al netto delle spese relative al costo del personale (oltre a quelle previste per gli oneri della sicurezza), valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali.
Pertanto, alla stregua di quanto accade già per gli oneri della sicurezza, anche detti costi inerenti il personale, al netto di spese generali ed utili, vanno evidenziati nel bando di gara e indicati come non soggetti a ribasso d’asta.




