sabato, Settembre 5, 2026

GARE DI APPALTO: incremento premiale di un quinto della qualificazione

gare di appalto,

Ma come funziona l’incremento premiale di un quinto della qualificazione? E’ un chiarimento richiesto al Servizio di Supporto Giuridico in materia di gare di appalto e di qualificazione degli operatori economici, ed in particolare, se l’incremento premiale, previsto al comma 2 dell’Articolo 2 dell’allegato 12 del Decreto Legislativo n. 36/2023, sia applicabile solo per le imprese in possesso di attestazione SOA, ovvero sia applicarsi anche alle imprese non in possesso di tale attestazione bensì dei requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 28 dell’allegato 12 del Decreto Legislativo n. 36/2023, ovvero qualificazione senza Soa per appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro. Ebbene il Servizio di Supporto Giuridico del Mit, informa che quanto l’aumento del quinto costituisce un incremento premiale rispetto alla regola della corrispondenza della qualificazione all’importo dei lavori e pertanto trova applicazione esclusivamente nei casi previsti dal legislatore, ovvero nell’ipotesi di qualificazione mediante attestazione SOA e per i RTI di possesso dell’attestazione SOA per una classifica pari almeno ad un quinto dell’importo dei lavori.

Riportiamo di seguito il testo del comma 2 dell’Articolo 2 dell’allegato 12 del Decreto Legislativo n. 36/2023.
Art. 2. Categorie e classifiche.

  1. Gli operatori economici sono qualificati per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell’ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.
  2. La qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito mimino di cui all’articolo 30, comma 2.
    (l’ultimo periodo deve essere disapplicato per contrasto con l’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, come da Consiglio di Stato, sez. V, 7 marzo 2024, n. 2227)

Riportiamo di seguito il testo dell’Articolo 28 dell’allegato 12 del Decreto Legislativo n. 36/2023.
Art. 28. Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro.

  1. Fermo restando quanto previsto dal Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice, in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
    a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
    b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

    c) adeguata attrezzatura tecnica.
  2. Nel caso di operatori economici già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
  3. Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto previsto dal comma 1, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, dell’avviso o della lettera di invito, lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l’attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

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