sabato, Aprile 18, 2026

CODICE DEGLI APPALTI: il sistema unico di qualificazione.

In questa sezione, stiamo trattando, in più puntate, le principali novità introdotte dal primo decreto correttivo, pubblicato sul supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 con l’acronimo di Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50″al Codice degli Appalti.
In questa venticinquesima puntata valuteremo le novità introdotte dall’Art. 84. (Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici) del D Lgs 50/2016, nel quale sono stati introdotti alcuni commi a chiarimento di alcune definzioni riportate nel testo del D. Legislativo suddetto.
Sono state inserite al comma 4 le seguenti modifiche:
4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano:
a) l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 che costituisce presupposto ai fini della qualificazione;
b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all’articolo 83; il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione….
Sono stati inseriti altresì un nuovo comma 4 bis ed un nuovo comma 12 bis che sono i seguenti :
4-bis. Gli organismi di cui al comma 1 segnalano immediatamente all’ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri. L’ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo dell’operatore economico, tenendo conto della gravità del fatto e della sua rilevanza nel procedimento di qualificazione, ne dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi dell’articolo 8O, comma 5, lettera g), per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza stabilita dall’ANAC, l’iscrizione perde efficacia ed è immediatamente cancellata.
12-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno quinquennale, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 146, comma 4, del presente codice, possono continuare a volgere tali funzioni.

Leggi anche: SPECIALE NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: cosa cambia per il soccorso istruttorio. o anche SPECIALE NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: tutte le variazione apportate ai motivi di esclusione dalle procedure di appalto.

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