sabato, Aprile 18, 2026

GARE DI APPALTO: l’esclusione dell’Impresa viene anche dal pagamento all’Anac in ritardo    

GARE DI APPALTO

L’esclusione dell’Impresa, nelle Gare di Appalto, viene anche dal pagamento all’Anac in ritardo. E’ quanto si evince dalla Delibera 30 del 17.1.2024, la quale va ad esaminare un caso in cui un concorrente, in una procedura di affidamento, nella quale il tardivo pagamento del contributo di gara all’Anac, in sede di soccorso istruttorio, aveva decretato l’esclusione del concorrente. Per questo, il concorrente aveva fatto istanza all’Anac al fine di avere un parere definitivo. Infatti, la Stazione Appaltante, nelle sue memorie evidenziava che, il concorrente non aveva rispettato i termini assegnati mediante soccorso istruttorio per la produzione della ricevuta di pagamento del contributo Anac, che ha fatto pervenire alle ore 16:16 del 14.11.23 la propria ricevuta, quindi oltre l’orario assegnato (ore 10:00) e come l’impresa, stante le risultanze della ricevuta, abbia provveduto al pagamento in pari data (14.11.2023 ore 16,10) e pertanto successivamente al termine di scadenza di presentazione delle offerte, fissato al 23.10.23, ore 10:00. Diversamente, il concorrente escluso insisteva sulla illegittimità dell’esclusione disposta a proprio carico, dando atto dell’intervenuta regolarizzazione del pagamento del contributo ANAC e sostenendo la sanabilità del pagamento tardivo. L’Anac spiegando l’applicazione della norma evidenziava che “l’obbligo di versamento del contributo ANAC trae fondamento dall’art. 1, comma 67, della L. 266/2005, ai sensi del quale “L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche”. In merito, la giurisprudenza evocata dall’Anac indica che le conseguenze dell’omesso versamento del contributo di gara entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, registra un contrasto giurisprudenziale. Secondo un primo orientamento, il mancato pagamento del contributo ANAC, comporta l’esclusione del concorrente dalla gara, venendo in rilievo una causa di esclusione prevista in via diretta dalla legge, mentre per l’ammissibilità del soccorso istruttorio ricorrono due argomentazioni, una letterale e l’altra logica. Infatti, sotto il profilo letterale, ai sensi del comma 9 dell’articolo 83 del d.lgs. 50/2016, il soccorso istruttorio è dato per le carenze di “qualsiasi elemento formale della domanda” e formale non si potrebbe definire il mancato versamento di una risorsa del tipo descritto; sotto il profilo logico, ammettere nel caso in esame il soccorso istruttorio significherebbe in potenza costringere le stazioni appaltanti ad un’attività di accertamento e di recupero del dovuto molto onerosa ed incerta nei tempi e negli esiti, che come tale metterebbe a rischio la copertura dei costi dell’ANAC che invece si intende garantire” (Cons. Stato, sez. IV, 25 luglio 2023 n. 2752 e giurisprudenza ivi richiamata).

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