sabato, Aprile 18, 2026

GARE DI APPALTO: i requisiti richiesti devono essere dimostrati dal concorrente e non integrati con il soccorso istruttorio.

GARE DI APPALTO: -Offerta Economicamente più Vantaggiosa

Nelle gare di appalto, la produzione dei documenti di gara è un obbligo per tutti i concorrenti, se richiesto espressamente dalla Lex Specialis. Questo è quanto riportato in un ricorso molto interessante, disposto da parte di un concorrente, che ha prodotto una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, pubblicata in data 26.09.2023 e che evidenzia come, talvolta, per il concorrente non è possibile richiedere l’applicazione del soccorso istruttorio. Infatti il concorrente suddetto, richiedeva l’annullamento di un’aggiudicazione, in una gara di appalto, ad altro concorrente, perchè riteneva di essere in possesso, di requisiti di maggior valore rispetto all’aggiudicatario. La gara di appalto, era regolata dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa mediante l’assegnazione di 100 punti, ripartiti tra 80/100 punti per l’offerta tecnica e 20/100 per l’offerta economica. In particolare il ricorrente evidenziava che “….l’aggiudicazione sarebbe “manifestamente viziata in ragione dell’errata e illegittima mancata attribuzione all’odierna ricorrente del punteggio invece spettante per il criterio tecnico B.7.2 – “Esperienza specifica (Impresa di esecuzione dei lavori)”, con attribuzione fino ad un massimo di 4 punti su bE che, dunque, …“ per cui “…… la deducente ha dunque dichiarato e attestato la realizzazione di due pregressi interventi per un importo complessivo pari a € …………., di gran lunga maggiore all’importo di €………………, al di sopra di cui, ai sensi della tabella a pag. 68 del Disciplinare, sarebbe stato riconosciuto il punteggio massimo” (cfr. pag. 5), ma che la mancata attribuzione di punteggio sarebbe derivata dall’omessa allegazione dei “documenti a comprova di quanto dichiarato”. La committente evidenziava che “….la commissione di gara nel rilevare, in ordine al criterio di valutazione B.7.2 del disciplinare di gara, la mancanza della documentazione richiesta a comprova di quanto dichiarato per l’assegnazione del punteggio, ha attribuito all’odierno ricorrente due punti….” E che “la produzione dei CEL rappresentava (…) un obbligo per tutti i concorrenti sancito espressamente dalla legge di gara per l’ottenimento del punteggio previsto dal relativo criterio e tale documentazione non era surrogabile da una mera dichiarazione. Proprio per la funzione che è attribuita ai CEL, la stessa non può ritenersi validamente assolta con una mera dichiarazione posto che sui CEL, peraltro, è apposta la firma del committente” La camera arbitrale nella sentenza del 26.9.2023 ha dedotto che, in particolare “l’esecuzione degli interventi doveva essere attestata in sede di gara da idonea documentazione, in assenza della quale la commissione giudicatrice non avrebbe potuto (e dovuto) tener conto della mera autodichiarazione prodotta dal concorrente, con conseguente attribuzione di zero punti” (cfr. pag. 9); ha eccepito l’irricevibilità del ricorso sull’assunto che “la griglia dei punteggi tabellari assegnati dalla Commissione (ivi incluso il punteggio assegnato per il criterio B.7.2)

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