martedì, Dicembre 10, 2024

EDILIZIA PRIVATA: ma quali sono i titoli edilizi ed il quadro normativo regionale della Campania?

Ground Zero

Partiamo dai titoli abitativi utilizzabili sul territorio della Regione Campania, essi in via esemplificativa sono:

  • la Cil
  • la Cila
  • la Scia
  • la Dia alternativa al permesso di costruire
  • il  Permesso di costruire

Vige pertanto, in questa regione, oltre alla norma nazionale DPR380/2001, anche la Legge Regionale 19/2001, per cui, in particolare, l’articolo 2 che permette di effettuare interventi edilizi mediante la denuncia di inizio attività, interventi che in passato erano soggetti al permesso a costruire.

Vediamo quali sono detti interventi oggetto di Dia:

  1. a) gli interventi edilizi, di cui all’art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall’art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, lettere a), b), c), d), e), f);
  2. b) Le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e della ricostruzione con la stessa volumetria, superficie e sagoma dell’edificio preesistente ;
  3. c) gli interventi sottoposti a permesso di costruire, qualora siano specificamente disciplinati da piani,attuativi che contengano precise disposizioni plano volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti ;
  4. d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumentiurbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c) ma recanti analoghe previsioni di dettaglio;
  5. e) le varianti ai permessi di costruire che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie,che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell’edificio e nonviolino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire ;
  6. f) i mutamenti di destinazione d’uso di immobili o loro parti, che non comportino interventi di trasformazione dell’aspetto esteriore, e di volumi e di superfici; la nuova destinazione d’uso deve essere ompatibile con le categorie consentite dalla strumentazione urbanistica per le singole zone territoriali mogenee;
  7. g) la realizzazione di impianti terricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole, di cui alla legge egionale 24 marzo 1995, n. 8.Per i beni sottoposti ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la realizzazionedegli interventi previsti dai punti precedenti è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi, se prescritta .

Sono fondamentali i seguenti step:

Con la presentazione della denuncia di inizio attività, l’ufficio comunale competente comunica il nominativo del responsabile del procedimento.

Vanno versati da parte del richiedente il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione per le opere da realizzare, se dovuto.

E’ libero Il mutamento di destinazione d’uso senza opere, nell’ambito di categorie compatibili alle singole in zone territoriali omogenee.

Diversamente il mutamento di destinazione d’uso, con opere che incidano sulla sagoma dell’edificio o che determinano un aumento plano volumetrico, che risulti compatibile, con le categorie edilizie previste per le singole zone omogenee, è soggetto comunque alla richiesta di un permesso di costruire .

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