La risposta dalla Sentenza del 13 dicembre 2013, n. 1346 del Tar Piemonte, che ha annullato un provvedimento di richiesta di pagamento di oneri di urbanizzazione fatto da un comune per interventi di ristrutturazione su un fabbricato residenziale, seppur tali lavori non comportassero un aumento del carico urbanistico.
Infatti, l’intervento edilizio prevedeva la demolizione di un fabbricato ed una ricostruzione dello stesso con identica volumetria.
La sentenza precisa che :” Il contributo per oneri di urbanizzazione costituisce un corrispettivo di diritto
pubblico previsto dal legislatore a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione, ovvero un contributo speciale che ha la propria causa giuridica nelle maggiori spese che l’amministrazione pubblica deve accollarsi in dipendenzadella costruzione dell’edificio e del connesso utilizzo, da parte dei detentori del
bene, dei servizi e degli spazi circostanti”.
Continua evidenziando che: “Pertanto, è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui, in caso di ristrutturazione edilizia, il pagamento degli oneri di urbanizzazione è dovuto solo nel caso in cui l’intervento abbia determinato un aumento del carico urbanistico (TAR Piemonte, sez. I, 26 novembre 2003 n. 1675 e, da ultimo, TAR Piemonte, sez. II, 16 settembre 2013 n. 1009; Cons. Stato, sez. IV, 29 aprile 2004, n. 2611)”
Per cui “L’edificio risultante dalla ristrutturazione che conserva la stessa volumetria e la stessa destinazione d’uso dell’edificio precedente, non determinando, quindi, alcuna modifica dei parametri e del carico urbanistico”ed è ”Inconferente, ai fini del carico urbanistico, la modifica di sagoma e prospetti” e pertanto “Ne consegue che non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione”
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