E’ quanto evidenziato dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 720 dell’08/02/2013.
In particolare, tale organo giurisdizionale, è stato chiamato a pronunciarsi sulla realizzazione di un soppalco eseguito a mt. 2,00 dal piano calpestabile.
La Sentenza ha ribadito quanto previsto dall’articolo 10 del Dpr 380/2001, ovvero che gli interventi di ristrutturazione edilizia sono subordinati al rilascio del permesso a costruire.
In detta Sentenza, si ribadisce altresì che un soppalco seppur ancorato e privo di piano di calpestio, comporta comunque un aumento di superficie.
Inoltre, la Sentenza precisa che l’intervento di realizzazione di un soppalco, si configura come attività edilizia volta al mutamento della destinazione d’uso.