La legge 35/2012 ha introdotto diverse novità ed in particolar modo ha inserito delle “semplificazioni” negli Appalti, in tema di rilascio, alle Stazioni Appaltanti, di documenti, propedeutici all’inizio dei lavori
Altre “semplificazioni” invece hanno inteso modificare il Codice degli Appalti, D.Lgs 163/06, per quanto riguarda alcuni articoli, al fine di rendere più veloci le procedure di aggiudicazione degli Appalti
Sarà però da verificare, se queste “semplificazioni” non portino difficoltà operative alle Stazioni Appaltanti, sia nell’acqusizione d’ufficio della documentazione, vista la macchina burocratica, sia nella velocità della consultazione dei dati online.
Iniziamo dall’analisi delle “semplificazioni”documentali previste dalla Legge.
Certificazioni del Casellario Giudiziale: ai sensi dell’articolo17 comma 4 quinuies della Legge 35/2012 ,saranno rilasciate d’ufficio, le suddette certificazioni e sarà cura del Ministero dell’Interno di indicare le modalità per l’acquisizione e rilascio delle stesse.
Questo sia per i certificati giudiziali ma anche per il rilascio delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale.
Certificazioni antimafia l’articolo 6 comma 3 bis della legge 35/2012 va a modificare l’articolo 99 del D. Lgs 159/2011 (legge antimafia), per cui, per il futuro, le Amministrazioni acquisiranno d’ufficio dagli enti preposti, la certificazione antimafia e la certificazione camerale con la dicitura antimafia.
Documento Unico di Regolarità Contributiva: secondo l’articolo 14 comma 6 bis della legge 35/2012, l’acquisizione del Durc per le imprese, dovrà avvenire d’ufficio mediante richiesta diretta delle Stazioni Appaltanti (Pubbliche Amministrazioni) agli Enti preposti al rilascio.
Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici: ai sensi dell’articolo 20 comma 1 della legge 35/2012, è stato introdotto un articolo 6 bis al D. Lgs 163/06, con il quale a partire dall’ 1.1.2013 diverrà operativa la Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici inerente i dati degli Operatori Economici e la stessa, sarà operativa presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.
Detta Banca Dati, fornirà in tempo reale tutta la documentazione riguardante le Imprese sia per il possesso dei requisiti di ordine generale che di carattere tecnico organizzativo, nonchè economico-finanziario.
Tali dati saranno consultati dalle Stazioni Appaltanti, in fase di affidamento degli Appalti, secondo le le procedure previste dal Codice degli Appalti.
Spetterà all’Avcp determinare le regole per l’aggiornamento della Banca Dati, mediante notizie che affluiranno da parte di privati e da parte delle Stazioni Appaltanti.
Certificazione di lavori eseguiti all’estero: il rilascio di tali certificati, è regolato dall’articolo 20 della Legge 35/2012 che sostituisce l’articolo 84 del D. Lgs 163/06 e che detta i criteri di accertamento e valutazione dei lavori eseguiti all’estero.
Tali lavori, secondo il suddetto articolo, andranno certificati alle Soa, mediante l’esibizione di documenti comprovanti i lavori eseguiti.
La certificazione, di tali lavori, sarà rilasciata da un tecnico di fiducia del Ministero degli Affari Esteri e nella quale dovranno risultare certificati i lavori eseguiti, le relative categorie di lavoro, gli importi, i tempi di esecuzione, i subappalti ed i relativi importi dei sub affidamenti, nonché la buona esecuzione degli stessi.
Le altre semplificazioni riguardanti gli appalti e l’edilizia sono:
Responsabilità solidale l’articolo 21 della Legge 35/2012 modifica l’articolo 29 c 2 del D.Lgs 276/2003.
Per cui si chiarisce, con la nuova disposizione che per quanto riguarda il versamento ai lavoratori dei trattamenti retributivi, ovvero delle quote di trattamento di fine rapporto, dei contributi previdenziali ed assicurativi, dovuti durante il periodo di esecuzione del contratto, il Committente, è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con gli eventuali subappaltatori, per il limite massimo di due anni, Qualsiasi obbligo di carattere civile resta a carico del responsabile dell’inadempimento.
Dichiarazione unica per gli impianti Termici l’articolo 21 della Legge 35/2012 ha approvato il nuovo modello per la dichiarazione unica, in sostituzione degli allegati D.M. 37/2008 e la dichiarazione prevista dalla Legge 152/2006.
Detta dichiarazione che sarà unica di conformità con la documentazione allegata, dovrà essere conservata presso la sede dell’interessato ed esibita, a richiesta dell’amministrazione, per i relativi controlli.
Resta fermo l’obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.
Scia: l’articolo 2 della Legge 35/2012 modifica l’articolo 19 della Legge 241/1990 al comma 1. Prevede in particolare chela Scia dovrà contenere le asseverazioni dei tecnici e le ulteriori attestazioni previste dalla legge, ma soltanto in quei casi in cui è previsto dalle norme vigenti.
Sponsorizzazione sui beni culturali: l’articolo 20 comma 2 della Legge 35/2012 inserisce l’articolo 199 bis al D.Lgs 276/2003.
Secondo tale articolo, è prevista la possibilità di effettuare detta sponsorizzazione nei beni culturali, previa indizione di una gara, con bando pubblico, da parte della Stazione Appaltante, pubblicizzata sul proprio sito istituzionale per almeno 30 giorni, al fine di selezionare lo Sponsor.
L’avviso posto in essere, dovrà contenere una descrizione di ciascun intervento, del valore di massima dello stesso e dei tempi di realizzazione.
L’Amministrazione provvederà a stipulare il contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha fatto la migliore offerta in caso di sponsorizzazione, l’offerta più alta nel caso di sponsorizzazione propria
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