Gli abusi edilizi in aree vincolate si estinguo con la rimozione dell’abuso.
E’ quanto stabilito da una sentenza della Cassazione la quale precisa in una sentenza di qualche mese orsono, riprendendo una precedenza sentenza, che per gli abusi edilizi perpetrati in aree soggette a vincolo paesaggistico, essi si estinguono solo mediante la rimozione delle opere abusive stesse.
Tale rimozione, però, deve avvenire prima dell’intervento dell’Ente che ordina il ripristino dello stato di fatto o di demolizione.
Infatti, il ripristino dello stato dei luoghi, dopo l’ordine di demolizione,non produce alcun effetto sul reato perpetrato.