Modifiche ancora al al Decreto Legislativo 81/2008, mediante la legge 115/2015 pubblicata sulla G.U. del 03/08/2015.
Questa volta riguarda il Titolo IV, Capo I, del Testo Unico della sicurezza, in particolare per la parte riguardante i “Cantieri Temporanei e Mobili”.
Ebbene, una sostanziale modifica è stata apportata all’art. 88 del D. Leg.vo 81/2008, per i campi di applicazione della direttiva sui “Cantieri Temporanei e Mobili”, con particolare riguardo all’attuale comma 2 nella lettera g-bis),
Tale comma, prevedeva che la suddetta direttiva non si applicava per i piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’allegato XI.
Ebbene ad oggi, ed a far data dal 18.8.15, dalla direttiva sui “Cantieri Temporanei e Mobili”, saranno esclusi soltanto i lavori che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X
Per maggiore chiarimento il testo precedente dell’art. 88 comma 2 nella lettera g-bis era :
- Le disposizioni del presente capo non si applicano:
g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’allegato XI;
Con la suddetta modifica normativa, l’art. 88 comma 2 nella lettera g-bis diventa:
- Le disposizioni del presente capo non si applicano:
g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X;
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