Importante circolare la n° 38 del 13.2.2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il ministero del Lavoro, fonisce una serie di chiarimenti inerenti i dispositivi di ancoraggio a cui sono assicurati i sottosistemi per la protezione delle cadute dall’alto.
In particolari detta circolare distingue due tipologie di dispositivi:
- Quelli mobili, che seguono il lavoratore durante le fasi di lavorazione che sono amovibili e trasportabili detti DPI;
- Quelli fissi ed inamovibili, essi restano fissi sulla struttura di lavoro, ovvero possono essere tuttalpiù rimovibili, svitabili da un supporto.
I dispositivi di cui al primo punto DPI, sono dispositivi che che hanno la funzione di salvaguardare la sicurezza della persona che lo indossa. Per cui tutti i dispositivi di ancora di ancoraggio installati in modo non permanente sono da considerarsi DPI (Dispositivo di Protezione Individuale)
Diversamente, quelli installati permanentemente nelle opere di costruzione, sono prodotti da costruzione e pertanto non devono recare la marcatura CE come i DPI e non rientranonel campo di applicazione del Regolamento UE n ° 305 del 2011.
Leggi o scarica la circolare:DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL´ALTO