Per quanto riguarda le modalità di espletamento di gare d’appalto di lavori pubblici, dobbiamo fare molta attenzioni ai limiti posti dal Codice degli Appalti.
In particolare è da ricordare che il prezzo più basso o l’OEPV prevedono una procedura per il calcolo della soglia di anomalia prevista ed enunciata nei commi 1 e 2 dell’articolo 86 del Codice degli Appalti.
I limiti da ricordare sono i seguenti:
- Il criterio di calcolo della soglia di anomalia, di cui all’articolo suddetto, non può essere applicata qualora le offerte valide risultassero essere meno di 5.
Per quanto riguarda invece i lavori, di importo inferiori alla cosidetta “soglia comunitaria” pari a 1milione di euro per appalti di lavori, nei casi in cui il il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, o l’OEPV la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 senza la richiesta delle giustificazioni necessarie all’offerente.
- Anche in tal caso tale norma risulta non applicabile qualora le offerte ammesse siano di numero inferiori a dieci.
In tal caso si applica l’articolo 86 comma 3 il prezzo più basso secco con la facoltà della stazione appaltante di verifica della congruità delle offerte.