
Eliminato il deposito e l’autorizzazione sismica del Genio Civile. Pochi operatori dell’edilizia, ma anche poche Stazioni Appaltanti, si sono accorti di una modifica normativa, sostanziale, entrata in vigore con il Decreto Legge 76/2020, detto anche Decreto Semplificazioni e con la modifica al comma 2-ter dell’articolo 5 del Decreto Legge 28 maggio 2004, n. 136, che ha comportato in breve :
• All’abolizione della denuncia e del deposito al Genio Civile degli elaborati strutturali dei progetti;
• All’abolizione dell’autorizzazione sismica, del Genio Civile, per le opere strutturali;
Tale modifica, riguarda, in particolare, le procedure che prevedevano, per le opere strutturali, anche di lavori pubblici, la denuncia delle opere strutturali, il deposito delle stesse ed il rilascio dell’autorizzazione sismica, da parte del Genio Civile, prima dell’inizio dei lavori.
Già il Decreto Legge 76/2020, in tema di semplificazioni, aveva rivisto tali procedure, evidenziando che per lavori pubblici, ovvero lavori finanziati per il 50% con fondi dello Stato, o avente interesse pubblico (ad esempio gli appalti del PNRR), eliminando le procedure di deposito delle strutture previste dall’articolo 93 del Dpr 380/2001 e del rilascio dell’autorizzazione sismica previsto dall’articolo 94 del Dpr 380/2001. Con detto Decreto Legge 76/2020, le procedure di denuncia, deposito e rilascio di autorizzazione sismica, sono assolte dal Responsabile del Procedimento attraverso la validazione del progetto, operazione mediante la quale lo stesso soggetto, per conto della stazione appaltante, non solo valida la rispondenza del progetto agli obiettivi, ma anche verificando e dichiarando la conformità del progetto alle vigenti normative. Il Nuovo Codice Appalti, ha riproposto il tema, con il comma 3 dell’articolo 42 (Verifica della progettazione) appunto, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ha ribadito che la verifica, per la validazione del progetto, accerta la conformità del progetto ed assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all’ufficio del genio civile. Per quanto riguarda l’efficacia di detto articolo del Nuovo Codice Appalti è sicuramente applicabile agli appalti in pubblicazione dall’1.7.2023, data di entrata in vigore del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ma applicabile anche in date precedenti, assicurate dalla vigenza del decreto Semplificazione, di cui abbiamo detto.
Riportiamo, di seguito, il comma 3 dell’articolo 42 (Verifica della progettazione) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:
“La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell’avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all’ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell’avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”
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