sabato, Settembre 5, 2026

NUOVO CODICE APPALTI: già in fase di gara il contratto applicato ed il pagamento diretto delle maestranze?

Nuovo Codice Appalti

E’ il contenuto dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 31.3.2023 n° 36 ovvero del Nuovo Codice Appalti, che apportando sostanziali novità ha introdotto il suddetto articolo che si intitola: “Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti. La prima novità è quella introdotta dal comma 2 dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 31.3.2023 n° 36, il quale ha evidenziato che già in fase di gara il concorrente deve dichiarare la tipologia di contratto collettivo del personale dipendente impiegato nell’appalto, il quale va introdotto dalle Stazioni Appaltanti già negli inviti e nei bandi di gara. La stessa Stazione Appaltante deve valutare, talvolta, la tipologia di contratto collettivo che si intende utilizzare il concorrente vista la deroga concessa dal comme 3 dello stesso articolo, che da la possibilità di utilizzo di altri contatti seppur questti debbano garantire ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. Per cui, la stazione appaltante acquisisce la dichiarazione dell’operatore economico con l’impegno ad ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale, per le prestazioni oggetto del contratto di appalto, ma anche di subappalto prima del rilascio delle relative autorizzazioni, ovvero della dichiarazione di equivalenza delle tutele, se è un contratto diverso da quello richiesto negli atti di gara. In caso di inadempienza, ovvero di ritardo nel pagamento delle retribuzioni alle maestranze, spetta al Responsabile del Procedimento, invita l’appaltatore o anche il subappaltatore a provvedere ai pagamenti entro il termine di 15 giorni, e se tale termine è disatteso, la stazione appaltante, liquida in modo diretto ed in corso d’opera i lavoratori, provvedendo a detrarre le somme dovute all’affidatario del contratto o del subappalto.

Riportiamo di seguito il testo dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 31.3.2023 n° 36

Articolo 11.
Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo neipagamenti.

  1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
  2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.
  3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.
  4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la
    dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110.
  5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.
  6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al
    subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

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