
Come riportato dalla risoluzione numero 21/E del 5 giugno 2026 dell’Agenzia delle Entrate, che ha per oggetto la “rilevanza catastale degli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e che focalizza l’attenzione sugli aggiornamenti catastali dovuti, per chi ha usufruito del Superbonus
Ma cos’è l’incremento di valore per gli immobili oggetto di lavori del Superbonus?
l’incremento di valore per gli immobili oggetto di lavori del Superbonus, è il maggior valore dell’immobile dopo gli interventi di ristrutturazione degli immobili attraverso le detrazioni del Superbonus. La stessa risoluzione numero 21/E del 5 giugno 2026, evidenzia che per una valutazione dell’incremento per gli interventi di ampliamento della dotazione impiantistica, il metodo di stima è come quello del calcolo effettuato per gli immobili a destinazione speciale.
Come si calcola l’incremento di valore per gli immobili oggetto di lavori del Superbonus?
il metodo di stima è come quello del calcolo effettuato per gli immobili a destinazione speciale. Il metodo consite nel calcolare, per l’unità immobiliare, il valore catastale ante intervento con il valore catastale che l’unità immobiliare assumerebbe dopo l’intervento.
Il valore ante si calcola mediante il prodotto della rendita catastale per il pertinente moltiplicatore di cui al decreto del Ministro delle finanze del 14 dicembre 1991, n. 5646. Il valore successivo invece, si ottiene sommando al valore ante intervento il valore medio infracensuario degli impianti che hanno incrementato la dotazione dell’unità immobiliare, riportato all’epoca censuaria di riferimento.
In termini operativi:
𝑉𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝑅𝑐 x 𝑀
𝑉𝑝𝑜𝑠𝑡 = (𝑉𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑉𝑖𝑚𝑝𝑖𝑎𝑛𝑡𝑖 )
dove:
𝑅𝑐 è la rendita catastale dell’unità immobiliare in atti (prima dell’intervento);
𝑀 è il moltiplicatore previsto dal decreto ministeriale n. 5646 del 1991 per la categoria catastale dell’unità immobiliare; (vedi sotto )
𝑉𝑖𝑚𝑝𝑖𝑎𝑛𝑡𝑖 è il valore medio infracensuario degli impianti dell’intervento, riferito al biennio economico di riferimento 1988-89.
Riportiamo di seguito i Coefficienti moltiplicatori degli estimi catastali – In vigore dal 01/01/1992 di cui al Decreto del 14/12/1991 n. 5646 – Ministero delle Finanze
Il moltiplicatore di cento volte di cui all’art. 52, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all’art. 34, quinto comma, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e all’art. 12, primo comma, del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154, si applica all’ammontare delle rendite catastali determinate sulla base delle nuove tariffe d’estimo recate dal decreto ministeriale 27 settembre 1991, nella stessa misura per le unita’ immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con le esclusioni di quelle classificate nelle categorie A/10 e C/1, alle quali si applica, rispettivamente, nella misura pari a cinquanta ed a trentaquattro. Per le unita’ immobiliari classificate nei gruppi D ed E si applica all’ammontare della nuova rendita attribuita per stima diretta, nella misura pari, rispettivamente, a cinquanta ed a trentaquattro. Per i terreni, esclusi quelli per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, continua ad applicarsi all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto il moltiplicatore pari a settantacinque.
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