
Con la risoluzione numero 21/E del 5 giugno 2026 dell’Agenzia delle Entrate avente per oggetto la “rilevanza catastale degli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si focalizza l’attenzione sugli aggiornamenti catastali dovuti, per chi ha usufruito del Superbonus, mediante anche l’attività prevista dai commi 86 e 87 dell’articolo 1 della legge 213/2023 che prevedono che l’Agenzia delle Entrate, verifica, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, di aggiornamento catastale, ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati. Nella suddetta risoluzione 21/E è riportato altresì, l’obbligo di aggiornamento è conseguente a qualsiasi mutazione dello stato dell’unità immobiliare che implichi un riesame della categoria catastale, della classe o della consistenza.E’ altresì importante, evidenziare che, nei casi riguardanti il mero ampliamento della dotazione
impiantistica ed in assenza di altre tipologie di interventi edilizi, non è ritenuta necessaria una rideterminazione del classamento e della rendita catastale, per gli interventi non suscettibili di comportare un incremento di redditività, non rilevante nell’ambito dell’attuale sistema estimativo catastale. Resta fermo che, in presenza di interventi ulteriori rispetto al mero ampliamento della dotazione impiantistica, vi è comunque la necessità di una valutazione tecnico-estimativa complessiva dell’incremento di redditività. Per cui, vige l’obbligo di aggiornamento ogniqualvolta gli interventi edilizi risultino idonei a incidere sugli elementirilevanti ai fini del classamento, con particolare riferimento alla redditività
ordinaria dell’unità immobiliare.
Di seguito riportiamo i commi 86 e 87 dell’articolo 1 della legge 213/2023
- L’Agenzia delle entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, verifica, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati.
- Nei casi oggetto di verifica di cui al comma 86 per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l’Agenzia delle entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione ai sensi dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
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