sabato, Aprile 18, 2026

SUBAPPALTO: in 9 punti come funzionano le riserve dei subappaltatori

SUBAPPALTO

Nei nuovi modelli di contratto di subappalto, l’Ance ha predisposto un articolo 18 dedicato interamente alle riserve del subappaltatore. Lo stesso, ricordiamo che, risulta essere inconsueto, nei normali contratti di subappalto, ma nei nuovi modelli vi è un intero articolo dedicato. Vediamo i punti salienti, che possono essere di indirizzo alla normativa di iscrizione delle riserve da parte del subappaltatore all’appaltatore principali. In particolare:

  1. Rientrano nelle riserve del subappaltatore tutte le eccezioni o riserve o contestazioni che il subappaltatore intendesse sollevare in ordine alla contabilità dei lavori o avverso disposizioni, ordini o programmi comunicatigli dall’Appaltatore per qualsiasi altro titolo;
  2. dovranno essere esposte, a pena di decadenza, a mezzo PEC entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento delle disposizioni, ordini, programmi di cui sopra o dalla data in cui si sia verificato il fatto che motivi la contestazione e riportate nella prima situazione provvisoria dei lavori che verrà redatta.
  3. Le eccezioni o riserve o contestazioni come sopra esposte dovranno poi essere confermate, sempre a pena di decadenza, in tutti i SAL e sulla contabilità finale dei lavori.
  4. Le eccezioni o riserve o contestazioni avanzate con ritardo e senza l’invio formale via pec, e non confermate in tutti i SAL e poi sulla contabilità finale dei lavori, si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e come mai prospettate ed i relativi diritti e compensi non potranno essere reclamati e fatti valere dal subappaltatori in alcuna sede.
  5. L’esame delle eccezioni o riserve o contestazioni, regolarmente esposte e confermate si procederà ad avvenuta ultimazione dei lavori del subappaltatore;
  6. In nessun caso il subappaltatore, avrà diritto, in conseguenza delle eccezioni o riserve o contestazioni formulate qualsiasi sia la loro entità ed importanza, a rallentare o ad interrompere i lavori affidatigli dovendo in ogni caso ottemperare alle disposizioni impartitegli dall’appaltatore.
  7. Le riserve, circa le risultanze del Verbale di Consegna dei Lavori o Ultimazione dei Lavori, a pena di decadenza, devono essere formulate e quantificate in calce ai drtti verbali e confermate, sempre a pena di decadenza sul primo SAL utile successivo.
  8. Inoltre le riserve apposte sul Verbale di Consegna dei Lavori, a pena di decadenza, devono essere confermate sul primo SAL.
  9. Le riserve apposte sul Verbale di Ultimazione dei Lavori, a pena di decadenza, devono essere confermate sulla contabilità finale.

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