
L’articolo 60 del Nuovo Codice Appalti, Decreto Legislativo 31.3.2023 n°36 , è dedicato alla revisione prezzi, e riporta come cambiano le regole. Per prima cosa sarà necessario, che negli atti di gara sia riportato l’inserimento delle clausole della revisione prezzi, ovvero che tale istituto si attiverà nel momento in cui ricorreranno alcune circostanze legate all’incremento o decremento dei prezzi relativi ai materiali da costruzione. La nuova regola per l’aggiornamento dei prezzi, non farà riferimento all’aggiornamento continuo dei prezzari come previsto dalla vecchia bozza del Codice, ma bensì, si utilizzeranno, gli indici sintetici delle variazioni dei prezzi, relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture, approvati dall’ISTAT. Ricordiamo che, l’approvazione di questi ultimi avverrà mediante provvedimento dell’Istat entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno e d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per cui, con questo, cambia la metodologia di rilevazione dell’ambito temporale di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali da costruzioni. Spetterà poi allo stesso al Mit, illustrare le modalità di calcolo delle variazioni dei prezzi e dei dettagli legati a questo presupposto. Ma come faranno e dove attingeranno gli importi le Stazioni Appaltanti da pagare, visto che che nel 2022 sono stati di importo sostanziale? Sono previste tre possibilità di seguito evidenziate: a) nel limite del 50% con le somme indicate come imprevisti nel quadro economico di ogni intervento; b) dalle somme provenienti dai ribassi d’asta se non hanno altre destinazioni; c) le somme che sono già disponibili che riguardano altri interventi ultimati, della medesima stazione appaltante, già collaudati o di cui sono stati emessi i certificati di regolare esecuzione.
Riportiamo di seguito l’Articolo 60 sulla Revisione prezzi del Decreto Legislativo 31.3.2023 n°36
- Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi.
- Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell’accordo quadro;
si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5per cento dell’importo
complessivo e operano nella misura dell’80per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da
eseguire. - Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti
indici sintetici elaborati dall’ISTAT:
a) con riguardo ai contratti di lavori,gli indici sintetici di costo di costruzione;
b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture,gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione
dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. - Gli indicidi costo e di prezzo di cui al comma 3 sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di
calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e
nazionali in materia di comunicazione e diffusionedell’informazione statistica ufficiale. Con provvedimento
adottato dal Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate dal comma 3 nell’ambito degli indici già prodotti dall’ISTAT. - Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni
appaltanti utilizzano:
a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriorisomme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
b) le somme derivanti da ribassi d’asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante
e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
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