Ricordiamo che il subappalto, art. 105 del D.Lgs 50/2016, per sua definizione, non è altro che un contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
Per cui tale istituto non deve superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di aappalto.
Non sono considerati subappalti:
- le forniture senza prestazione di manodopera;
- le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare.
Al di la di questo, però, è previsto che l’affidatario comunichi alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Vanno inoltre comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
E’ anche previsto in modo esplicito che siano comunicate alla stazione appaltante, eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
È altresì fatto obbligo, di acquisire nuova autorizzazione integrativa, qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti
Finalmente le imprese appaltatrici non potranno subappaltare oltre il 30% dell’importo contrattuale… fino a poco tempo fa subappaltavano tutto il lavoro.