Il nuovo Codice degli Appalti D. Lgs 18.4.2016 n° 50 ha introdotto all’articolo 83 il soccorso istruttorio.
Esso non è altro che una formale sanatoria, riguardante la mancata esibizione di documentazione, da parte del concorrente, afferente una procedura di gara.
Per cui, con la procedura di soccorso istruttorio, vengono sanate le carenze, di qualsiasi elemento formale della domanda che comprende anche l’incompletezza, la mancanza ovvero qualsiasi altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE).
Chiaramente tale istituto non può applicarsi alla documentazione riguardante sia l’offerta tecnica o economica
Per cui, a seguito di comunicazione formale della Stazione Appaltante, il concorrente è chiamato al pagamento di una sanzione pecuniaria stabilita già nel bando di gara, che può essere di un’importo che va dall’uno per mille all’uno per cento del valore della gara e comunque di importo massimo di 5.000 euro.
La procedura si esplica, attraverso detta comunicazione, in cui, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione ed è importante precisare che la sanzione è dovuta esclusivamente nel caso in cui il concorrente voglia invece regolarizzazione la propria posizione.
Per piccole irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede la regolarizzazione senza l’applicazione di alcuna sanzione.
Chiaramente decorso il tempo indicato dalla stazione appaltante, il concorrente non può più accedere all’istituto del soccorso istruttorio con la giusta esclusione dalla gara.
Non sono soggetti a regolarizzazione, le carenze di documenti che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa
Non è giusto che per un puro errore formale un concorrente debba pagare per essere rimesso in gara… quali maggiori costi ci sono nella procedura di affidamento?