I pagamenti degli acconti agli appaltatori nella gestione dei lavori edili ed in particolar modo nei lavori pubblici, prevede il rispetto di una serie di clausole contenute nell’appalto.
Tali clausole sono rimandate al contenuto dei contratti stipulati, dei Capitolati Speciali di Appalto, degli elenchi prezzi nonché a tutti gli atti riguardanti la gara per l’affidamento dei lavori stessi.
Pertanto il pagamento degli acconti all’appaltatore, va realizzato tenendo conto dei suddetti allegati progettuali e contrattuali, dei lavori eseguiti fino alla redazione degli atti contabili.
Gli atti contabili, come ben noto, sono chiaramente indicati dalla vigente normativa (li analizzeremo in fase successiva) e sono gli elementi mediante i quali può avvenire il pagamento.
Non è in questa sede plausibile effettuare una ricognizione sulle fonti normative che introducono alla prassi della contabilità dei lavori.
Si può però affermare che dal lontano 1865 e fino ai giorni nostri, nonostante le intervenute variazione, aggiornamenti, implementazione di normative riguardanti appalti, lavori pubblici etc, i relativi regolamenti di attuazione hanno sempre dato ampio spazio all’aspetto contabile dei lavori, per il pagamento degli acconti durante il corso degli stessi.
Abbiamo accennato al Capitolato Speciale di Appalto, uno degli elaborati progettuali che oltre a evidenziare in modo descrittivo l’esecuzione di lavorazioni, le caratteristiche di materiali etc, riporta una serie di clausole amministrative di regolamentazione dello svolgimento dei lavori.
Nel suddetto atto, per la parte riguardante la contabilità dei lavori, sono riportati, in genere, interi paragrafi che fissano sia le modalità di misurazione che di valutazione dei lavori.
Lo stesso dicasi sia per le modalità di pagamento in acconto, sia per le modalità di valutazione di questi ultimi.
Altresì sono riportate nello stesso, tutte le trattenute di legge da effettuarsi sui ratei di pagamento in acconto.
Il Capitolato Speciale di Appalto costituisce come atto, un vero allegato del contratto principale che l’appaltatore stipula con la stazione appaltante.
Sarà il direttore dei lavori o il suo addetto alla contabilità lavori, con la verifica della stazione appaltante in persona del Responsabile Unico del Procedimento, ad interpretare le clausole contrattuali contenute nel Capitolato Speciale di Appalto.
Spetterà viceversa all’appaltatore, al suo Direttore Tecnico o delegato verificare che la produzione eseguita in cantiere e finita sia riportata sui libretti delle misure a tempo debito.
Sicuramente per la redazione della contabilità lavori però si dovrà tener presente di una serie di contrattuali , indispensabili per la redazione stessa.
Andiamo ad elencare quelli che possono essere gli elementi indispensabili o le clausole contrattuali di cui tener conto, per poter redigere una contabilità dei lavori di un appalto.
Immaginiamo di essere il Direttore Lavori di un lavoro pubblico, di dover iniziare a pagare degli acconti per dei lavori eseguiti ad un appaltatore e di dover iniziare ad organizzare la contabilità dei lavori.
Tali elementi, in parte già facilmente desumibili in fase di gara di appalto, sono,in genere contenuti negli allegati al progetto e negli atti di gara di appalto.
In particolar modo iniziamo a verificare il contratto di appalto nonché il Capitolato Speciale d’Appalto.
Di seguito elenchiamo gli elementi e le notizie indispensabili per la redazione della contabilità dei lavori e che dovremo focalizzare per la redazione e l’impianto della stessa:
- le modalità di valutazione dei lavori: in genere nel progetto di appalto si parla di lavori da retribuire a corpo o a misura o parte a corpo e parte a misura.Questo è un elemento indispensabile dal quale dipende l’impianto della contabilità dei lavori, come di seguito vedremo. Tale elemento è facilmente desumibile, in genere, dal Capitolato Speciale d’Appalto, nella sezione dedicata alla misurazione e valutazione dei lavori;
- la tipologia di offerta economica prevista in fase di gara: la tipologia di offerta economica richiesta dalla Stazione Appaltante, si riflette sulla redazione della contabilità dei lavori. Per cui, le modalità maggiormente utilizzate dalle Stazione Appaltanti sono: l’offerta economica mediante prezzi unitari, o l’ offerta economica costituita da un ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Nel caso dell’offerta economica mediante prezzi unitari, una volta individuate dalla Stazione Appaltante le categorie di lavorazioni con le relative unità di misura e le relative quantità delle stesse (il progetto contiene codesti elementi), è l’appaltatore ad offrire il prezzo unitario. L’insieme di tali prezzi unitari, moltiplicati per le quantità producono gli importi delle singole categorie di lavoro, la somma di tutti tali importi producono l’offerta economica dell’appaltatore. Altra modalità è costituita dall’ offerta economica costituita da un ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara. Questo metodo era fino a qualche decennio orsono il più utilizzato dalle Stazioni Appaltanti, il ribasso offerto viene applicato su tutti i prezzi riportati nell’elenco prezzi del progetto in gara.
Per cui, in ambedue i casi sono dati facilmente desumibili dagli atti contrattuali e dall’offerta redatta dall’impresa aggiudicataria dell’appalto.
- Importi di lavoro ed aliquote percentuali : gli importi e le percentuali degli importi più significativi sono riportati nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Ricordiamo che gli importi delle lavorazioni di importo superiore al quindici per cento sul totale dell’importo lavori a base d’asta sono evidenziati con la relativacategoria di lavoro. Tali percentuali, in genere, vengono a modificarsi in relazione all’offerta redatta dall’impresa aggiudicataria dell’appalto e tali percentuali sono vincolanti per la redazione della contabilità lavori, in caso di lavori a corpo
- le modalità di misurazione dei lavori,
- le modalità di riconoscimento degli acconti sui lavori:
semplicisticamente gli acconti possono essere corrisposti secondo due possibilità: con cadenza temporanea o al raggiungimento di un importo lavori predeterminato. La cadenza temporanea in genere è mensile, ovvero a fine del mese sono fatti i riscontri dei lavori e viene emesso lo stato di avanzamento dei lavori.
Diversamente con il raggiungimento della soglia di importo prevista per l’emissione dello stato di avanzamento dei lavori, viene emesso lo stesso ed in questo caso la cadenza temporale potrebbe non essere fissa ma in funzione della produzione dei lavori.
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