Il comma 4 dell’articolo 31 del Decreto Legge n°69/13,.in tema di semplificazioni burocratiche, ha ribadito al comma 4 la necessità del Durc per la verifica di:
- Dichiarazioni di cui all’articolo 38 del D. Lgs.vo 163/06 (Codice dei Contratti);
e da richiedere tassativamente da parte delle Stazioni Appaltanti nelle seguenti fasi:
- Nell’aggiudicazione dei lavori;
- Alla stipula del contratto;
- Al pagamento degli stati di avanzamento lavori;
- Nel collaudo finale,
- Per il certificato di regolare esecuzione;
- P ed il pagamento dello stato finale.
Lo stesso va richiesto dai soggetti aggiudicatori e al comma 5 del suddetto articolo 31, ma la cosa più importante è che si conferma che il Durc è rilasciato con validità di 180 giorni dalla data di emissione.